Ora parliamo dei documenti necessari a costituire il Comitato

Innanzitutto è necessario costituire il Comitato promotore attraverso un documento che potrebbe essere quello che segue:

Fac-simile di Atto Costitutivo del

Comitato per la tutela dell’attività aeromodellistica

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno………….. a ............................. in via …………………………….sono presenti i sigg. :

........................................... nato a ................. il ..../..../...... residente a ..............................

in via .................................................................. C.F. .........................................................

........................................... nato a ................. il ..../..../...... residente a ..............................

in via .................................................................. C.F. .........................................................

........................................... nato a ................. il ..../..../...... residente a ..............................

in via .................................................................. C.F. .........................................................

I sopracitati cittadini costituiscono il

Comitato per la tutela dell'attività aeromodellistica

Gli scopi del Comitato, la sua organizzazione e il suo funzionamento sono contenuti nello Statuto sociale che i presenti dichiarano di conoscere e di approvare e che viene allegato al presente atto come all.to A.

I sopracitati eleggono quali rappresentanti del Comitato i sigg.

Presidente: ...................................................................................

Consigliere: ..................................................................................

Consigliere: ..................................................................................

 

Allegato A all'Atto Costitutivo

Il Comitato così costituito predispone lo Statuto che potrebbe essere quello che segue

FAC SIMILE STATUTO DEL COMITATO

TITOLO I
Denominazione - sede
ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, è costituito un Comitato con lo scopo di tutelare l’attività dell’aeromodellismo, che assume la denominazione di Comitato per la Tutela dell’attività aeromodellistica. Il Comitato ha la sede legale in ......................, via ........................ n° ..... e ha durata fino a............ Trascorso tale termine, l’assemblea straordinaria dei promotori potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità prevista.
Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

TITOLO II
Scopo – Finalità
ART. 2 - Il Comitato, che ha come finalità "Tutela dell’attività aeromodellistica", persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Esso intende operare esclusivamente nel settore della Tutela dell’attività aeromodellistica interfacciandosi con le autorità preposte alla gestione dello spazio aereo quali AeCI, Enac, Enav, Aeronautica Militare, Ministero degli Interni, Ministero dei Trasporti, Ministero dello Sport e con qualsiasi altra autorità pubblica o privata dedita, direttamente o indirettamente, alla gestione della attività di volo a scopo ludico con particolare riferimento all' aeromodellistica in genere. E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III
Promotori
ART. 3 - Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità a realizzarli. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al Comitato.
La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

ART. 4 - Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un' apposita domanda, al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato.
In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento del contributo associativo, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore a partire da tale momento. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

ART. 5 - La qualifica di promotore dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio pensiero ed il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari,

ART. 6 - I promotori sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Comitato Esecutivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di promotore
ART. 7 - La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8 - Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci il quale potrà essere anche di tipo elettronico. L’esclusione sarà deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del promotore:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato. Successivamente il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei promotori.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del promotore senza necessità di altre formalità.

ART. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante lettera o mail. I promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV
Risorse economiche - Fondo Comune
ART. 10 - Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
quote e contributi dei promotori;
oblazioni dei sottoscrittori;
eredità, donazioni e legati;
riserve formate con utili;
altre riserve accantonate;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate compatibili con le finalità del Comitato;
Il fondo comune, così costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale
ART. 11 - L’esercizio sociale va dal ___________ al ____________ di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea dei promotori.
Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

TITOLO V
Organi del Comitato
ART. 12 - Sono organi del Comitato:
a) l’Assemblea dei promotori
b) il Presidente
c) il Comitato Esecutivo

Assemblee
ART. 13 - L’assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano del Comitato e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono gli organizzatori (membri del Comitato Esecutivo).

ART. 14 - L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
- emanazione del programma
- elezione del Presidente
- nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo)
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei promotori

ART. 15  - L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

ART. 16 - La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo di effettuazione (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o gli Organizzatori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei promotori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore.
L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Organizzatori non hanno voto.

ART. 17 - L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono apparire sul verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Comitato Esecutivo
ART. 18 - Il Comitato Esecutivo è composto dagli organizzatori, nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato; il numero degli organizzatori è determinato dall’Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di _________________.
Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all’Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o mail anche non certificata da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 19 - In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea affinché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

Presidente
ART. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Comitato Esecutivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l’attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

Collegio Sindacale
Art. 21 - Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non promotori e resta in carica …. anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione del Comitato, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 22 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali che possono essere anche di tipo elettronico (Assemblea, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività del Comitato, con particolare riferimento alle azione intraprese, ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione con l’avvertenza che chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI
Scioglimento
ART. 23 - Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori presenti ed aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non promotori, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento del Comitato, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria
ART. 24 - Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di……..

Norma finale
ART.25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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Infine occorre raccogliere le adesioni al Comitato così costituito con Codice Fiscale mediante la sottoscrizione della “domanda di ammissione” in maniera da poter iniziare ad operare.

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE al COMITATO

Spett. le
Comitato per la tutela dell' attività aeromodellistica

Via   _______________________________ n. __

CAP __________  Città  _______________(___)

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a

 __________________ (___) il____________ , residente a

 __________________________ CAP ___________ Prov. _____

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ ,

Codice Fiscale _______________________________,

cellulare ____________________________e-mail ______________________________ ,

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di promotore               sottoscrittore               al
Comitato per la tutela della attività aeromodellistica.

 

DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto qui allegato e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto;

di  versare il contributo  richiesto di € ……;

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita.
In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali del Comitato, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

 

Luogo e data  _____________________                         

 

Firma _________________________